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Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio
(G.U. n.166 del 16 luglio 1941)
(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla
legge
22 maggio 2004, n. 128 - Il testo precedente è
qui)
INDICE
TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come
opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata
e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché
le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale
dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se
orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza
parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni
musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia
fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del
disegno, della incisione e delle arti figurative similari,
compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora,
sempreché non si tratti di semplice documentazione
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre che
non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi
delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma
espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine
programma comprende anche il materiale preparatorio per la
progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo
1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o
in altro modo. La tutela delle banche di dati non si
estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti
esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per
sé carattere creativo e valore artistico.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere
o di parti di opere, che hanno carattere di creazione
autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento
ad un determinato fine letterario, scientifico didattico,
religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i
dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono
protette come opere originali, indipendentemente e senza
pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle
parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera
originaria, sono altresì protette le elaborazioni di
carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni
in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma
letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che
costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera
originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le
variazioni non costituenti opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai
testi degli atti ufficiali dello stato e delle
amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di
autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale
particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi
organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore,
nei limiti del suo lavoro.
Art. 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria
chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso,
ovvero è annunciato come tale, nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera
stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la
sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente
conosciuti come equivalenti al nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato
un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i
diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti
degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo
precedente.
Art. 10
Se l'opera è stata creata con il contributo
indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto
di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo
la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la
comunione. La difesa del diritto morale può peraltro
essere sempre esercitata individualmente da ciascun
coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita,
né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da
quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti
i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di
uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o
la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata
dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le
modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, [al partito nazionale
fascista], alle provincie ed ai comuni spetta il diritto
di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro
nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non
perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli
autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e
agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro
atti e sulle loro pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o
derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in
particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati
negli articoli seguenti.
E' considerata come prima pubblicazione la prima forma
di esercizio del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare
del diritto esclusivo di utilizzazione economica del
programma per elaboratore o della banca di dati creati dal
lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o
su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12-ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno
industriale sia creata dal lavoratore dipendente
nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è
titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 13
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto
la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera,
in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la
stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la
fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento
di riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto
l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera
scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati
nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o
recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la
rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate,
sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale,
dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di
qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera
orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia
ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o
dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo
di lucro.
Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito
normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza,
formalmente istituiti, nonché delle associazioni di
volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e
sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando
l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera
avvengono nella sede dei centri o degli istituti di
assistenza, formalmente istituiti nonché delle
associazioni di volontariato, purché destinate ai soli
soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a
scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni
di categoria interessate, la misura del compenso sarà
determinata con decreto del presidente del consiglio dei
ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei
ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti
commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le
modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive
ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei
soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo
6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei
soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed
invitati, da contenere in un numero limitato e
predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma
documentabile e con largo anticipo rispetto alla data
della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga
esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti,
interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà
nell'esplicazione di finalità di volontariato.
Art. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su
filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di
uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il
telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione
ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al
pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo,
nonché quella codificata con condizioni di accesso
particolari; comprende altresì la messa disposizione del
pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con
alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli
atti di messa a disposizione del pubblico.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di
frequenza che, a norma della legislazione sulle
telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di
segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o
riservati alla comunicazione individuale privata purché la
ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a
quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di
inserire sotto il controllo e la responsabilità
dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio
nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad
essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta
di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.
Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in
forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via
satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione
della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico
a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi
con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico
via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non
comunitario nel quale non esista il livello di protezione
che per il detto sistema di comunicazione al pubblico
stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono
trasmessi al satellite da una stazione situata nel
territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via
satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti
riconosciuti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei
confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione
non situata in uno stato membro dell'unione europea, ma la
comunicazione al pubblico via satellite avviene su
incarico di un organismo di radiodiffusione situato in
Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta
nel territorio nazionale purché l'organismo di
radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei
confronti del soggetto che gestisce l'organismo di
radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea,
invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di
ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate,
destinata al pubblico, di un'emissione primaria
radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da
un altro stato membro dell'unione europea e destinata alla
ricezione del pubblico.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto
la messa in commercio o in circolazione, o comunque a
disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a
qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli
esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto
esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della
Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni
fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di
copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea,
se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di
trasferimento della proprietà nella Comunità sia
effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla
messa a disposizione del pubblico di opere in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, anche nel caso in cui sia
consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non
costituisce esercizio del diritto esclusivo di
distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle
opere, effettuata o consentita dal titolare a fini
promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca
scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la
traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il
diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di
modificazione, di elaborazione e di trasformazione
dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare
le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera
qualsiasi modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo
limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un
beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per
oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da
istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo
limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il
noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con
la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli
originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di
noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa
remunerazione per il noleggio da questi a sua volta
concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In
difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall'articolo 16, primo
comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la
procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a
progetti o disegni di edifici e ad opere di arte
applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti
sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non
esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri
diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in
ciascuno delle sue parti.
SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della
personalità dell'autore. Diritto morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica della opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra
modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa,
che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può
opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie
nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi
a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario
apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia
riconosciuta dalla competente autorità statale importante
carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e
l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il
diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la
sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli
aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno
indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni,
trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e
diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o
annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono
inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le
modificazioni della propria opera non è più ammesso ad
agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la
soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art.
20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal
coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e
dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando
gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle
sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può
altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita l'associazione sindacale competente.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli
eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo
che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione
o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la
pubblicazione, le opere inedite non possono essere
pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e
vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria,
sentito il pubblico ministero. è rispettata, in ogni caso,
la volontà del defunto, quando risulti da scritto. Sono
applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella
Sezione II del Capo II del Titolo III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano
tutta la vita dell'autore e sino al termine del
settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle
drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la
durata dei diritti, utilizzazione economica spettanti a
ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina
sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di
utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si
determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di
utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di
settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la
forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata,
salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i
giornali e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso
previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti
di utilizzazione economica è di settant'anni a partire
dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella
quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è
rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate
dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle
forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il
termine di durata determinato nell'art. 25.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica, la
rivelazione deve essere fatta mediante denuncia
all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed
artistica presso il ministero presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni stabilite
nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme
stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire
dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi
che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o
pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle
amministrazioni dello stato, al partito nazionale
fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli
enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non
perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla
prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e
le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti
pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni;
trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la
libera disponibilità dei suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano
pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei
diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad
anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume
dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano
all'autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la
rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata
egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla
pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte
dell'autore, che non ricadono nella previsione
dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla
morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i
diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica o assimilata durano sino al termine del
settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona
sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore
artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso
l'autore del dialogo, e l'autore della musica
specificamente creata per essere utilizzata nell'opera
cinematografica o assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera
fotografica durano sino al settantesimo anno dopo la morte
dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione
economica previsti dalle disposizioni della presente
sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal
1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica
la morte dell'autore o altro evento considerato dalla
norma.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica
per talune categorie di opere.
SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con
parole, opere coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i
collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette,
ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai
balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni
dei tre successivi articoli.
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica
spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti
i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito
in proporzione del valore del rispettivo contributo
letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della
parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del
valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni
musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il
valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare
separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo
il disposto dei casi seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per
congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi
seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo
definitivo il manoscritto della parte letteraria al
compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di
cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o
per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di
ogni altra opera letteraria da emettere in musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e
considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o
rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita nei
termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori
termini che possono essere stati accordati per la
esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139
e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od
esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od
eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di
opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per
il periodo di dieci anni, se si tratta di altra
composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può
altrimenti utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente
l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera
disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di
danni a carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio
dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il
rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata
rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere
rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi
i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre
composte di musica, di parola e di danze o di mimica,
quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte
musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio
dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto
contrario, spetta all'autore della parte coreografica o
pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della
parte letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma
precedente sono applicabili a questa opera le disposizioni
degli articoli 35 e 36.
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il
diritto di utilizzazione economica spetta all'editore
dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante
dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è
riservato il diritto di utilizzare la propria opera
separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in
difetto, delle norme seguenti.
Art. 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per
essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del
giornale o della rivista e senza precedenti accordi
contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne
liberamente quando non abbia ricevuto notizia
dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o
quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi
dalla notizia dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il
direttore della rivista o giornale ne può differire la
riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma
precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla
consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare
l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto
separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro
periodico, se si tratta di rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia
rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che
il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera
nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto
contrario, al personale della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione
contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha
diritto, salvo patto contrario, di introdurre
nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma
che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome
dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o
riduzione di parti di detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato
riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo
in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi
l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di
pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali,
l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di
riprodurli in altre riviste o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non
ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti
degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti
senza sua richiesta.
SEZIONE III
Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica
l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura,
l'autore della musica ed il direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera cinematografica spetta a che ha organizzato la
produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai
successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è
indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se
l'opera è registrata ai sensi del secondo comma
dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita
dall'articolo medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica,
spettante al produttore ha per oggetto lo sfruttamento
cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o
proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni
dell'opera prodotta senza il consenso degli autori
indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e
delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di
percepire direttamente da coloro che proiettano
pubblicamente l'opera un compenso separato per la
proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo
fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il
direttore artistico, qualora non vengano retribuiti
mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche
dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto
contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra
da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere
un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità
saranno stabilite con accordi da concludersi tra le
categorie interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in
caso di cessione del diritto di diffusione al produttore,
spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate
un equo compenso a carico degli organismi di emissione per
ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via
satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e
nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere
stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che
esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta
utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera
spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle
elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della
versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2
e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da
concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n.
440.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere
utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche
necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche
apportate o da apportarsi all'opera cinematografica,
quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più
degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente
legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le norme
fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere
definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che
i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità
professionale e del loro contributo nell'opera siano
menzionati nella proiezione della pellicola
cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera
cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle
separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai
diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al
produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera
cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della
consegna della parte letteraria o musicale, o non fa
proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento,
gli autori di dette parti hanno diritto di disporre
liberamente dell'opera stessa.
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della
radiodiffusione, come servizio riservato allo stato, che
lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il
diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con
qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme
particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha
la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere
dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni
altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti
indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo
spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le
prove tecniche necessarie per preparare la
radiodiffusione.
E' necessario il consenso dell'autore per
radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni
stagionali delle opere non nuove.
Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata
pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo
pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di
durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente
indicato nel precedente articolo può essere esercitato per
le rappresentazioni una volta la settimana e per i
concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto
s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi
pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni
alle buone norme tecniche, è di esclusiva spettanza degli
organi dello stato predisposti alla vigilanza delle
radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2,
capoverso della legge 14 giugno 1928-vi, n. 1352, e
dell'art. 2 del r. Decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n.
654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono
essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Art. 55
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è
autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,
l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione
differita per necessità orarie o tecniche, purché la
registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa
inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali
delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un
eccezionale carattere documentario, senza possibilità di
ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali
salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore
dell'opera e dei titolari di diritti connessi.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli
articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente
esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento
di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra
le parti, dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità
giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di
conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti
nel regolamento.
Art. 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle
trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il
numero e le modalità delle trasmissioni differite o
ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di
apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante,
di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo
compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra
la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la
rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali
dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è
sottoposta al consenso dell'autore a norma delle
disposizioni contenute nel Capo terzo di questo titolo; ad
essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli
precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo
disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali
di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero,
contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini
del regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su supporti
Art. 61
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle
disposizioni contenute nella sezione I del capo III di
questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque
supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini,
qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare
in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o
registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al
pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del
diritto di distribuzione non comprende, salvo patto
contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica
o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto
d'autore resta regolato dalle norme contenute nella
precedente sezione.
Art. 62
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera
dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti
se non portino stabilmente apposte le indicazioni
seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi
orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.
Art. 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in
modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore,
ai termini degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera
richieste dalle necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche
nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di
stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita
sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della
legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per
il riordinamento della discoteca di stato, allorché siano
registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei
diritti di autore, secondo le norme contenute nel
regolamento.
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli
64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla
presente legge sui programmi per elaboratore comprendono
il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o
parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi
mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni
quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per
elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali
operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e
ogni altra modificazione del programma per elaboratore,
nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza
pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,
compresa la locazione, del programma per elaboratore
originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una
copia del programma nella comunità economica europea da
parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso,
esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia
all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di
controllare l'ulteriore locazione del programma o di una
copia dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività
indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali
attività sono necessarie per l'uso del programma per
elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte
del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli
errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il
diritto di usare una copia del programma per elaboratore
di effettuare una copia di riserva del programma, qualora
tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma
per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare
dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il
funzionamento del programma, allo scopo di determinare le
idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del
programma stesso, qualora egli compia tali atti durante
operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il
diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in
violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è
richiesta qualora la riproduzione del codice del programma
di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi
dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di
modificare la forma del codice, siano indispensabili per
ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità,
con altri programmi, di un programma per elaboratore
creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal
licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una
copia del programma oppure, per loro conto, da chi è
autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità
non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai
soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del
programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che
le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento
dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità
di consentire l'interoperabilità del programma creato
autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore
sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per
ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei
commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa
esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le
disposizioni del presente articolo non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in
conflitto con il normale sfruttamento del programma.
SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo
di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o
parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa
disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
dell'originale o di copie della banca di dati; la prima
vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da
parte del titolare del diritto o con il suo consenso
esaurisce il diritto di controllare, all'interno
dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o
comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione
effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico
dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui
all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del
diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati
quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di
ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa,
purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo non commerciale perseguito.
Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione,
le eventuali operazioni di riproduzione permanente della
totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro
supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del
titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza
pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o
giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le
attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in
essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati
o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per
l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il
suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato
ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il
presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del
comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata
e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare
del diritto o entri in conflitto con il normale impiego
della banca di dati.
Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e
limitazioni
Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico,
politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei
giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del
pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere
possono essere liberamente riprodotti o comunicati al
pubblico in altre riviste o giornali, anche
radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non
è stata espressamente riservata, purché si indichino la
fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore,
se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere
o materiali protetti utilizzati in occasione di
avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello
scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di
impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se
riportato.
Art. 66
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o
amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in
pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al
pubblico, possono essere liberamente riprodotti o
comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo
scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche
radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte,
il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso
fu tenuto.
Art. 67
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a
fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari,
giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte
e, ove possibile, il nome dell'autore.
Art. 68
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani
di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con
mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione
dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle
biblioteche accessibili al pubblico o in quelle
scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi,
senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o
indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di
spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i
quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione,
devono corrispondere un compenso agli autori ed agli
editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe
che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli
usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le
modalità per la riscossione e la ripartizione sono
determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter
della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e
le associazione delle categorie interessate, tale compenso
non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al
prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per
i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere
esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno
delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere
effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo
comma 3 con corresponsione di un compenso in forma
forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2
dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo
periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale
compenso è versato direttamente ogni anno dalle
biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il
servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche
dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano
alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto
di difficile reperibilità sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui
ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in
concorrenza con i diritti di utilizzazione economica
spettanti all'autore.
Art. 68-bis
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità
dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di
commercio elettronico, sono esentati dal diritto di
riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di
rilievo economico proprio che sono transitori o accessori
e parte integrante ed essenziale di un procedimento
tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la
trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un
intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di
altri materiali.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di
promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad
autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto,
al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto
esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli
spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno
diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il
diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di
immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e
cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita
la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare,
dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le
medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici.
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al
pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di
discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché
non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di
ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per
finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione
non può superare la misura determinata dal regolamento, il
quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo
compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono
essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo
dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si
tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati
dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o
parti di opere in musica, senza pagamento di alcun
compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia
effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis
1. Ai portatori di particolari handicap sono
consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e
materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione
al pubblico degli stessi, purché siano direttamente
collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale
e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art.
190, sono individuate le categorie di portatori di
handicap di cui al comma 1 e i criteri per
l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove
necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.
Art. 71-ter
1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione
destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di
attività privata di studio, su terminali aventi tale unica
funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili
al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e
negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri
materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a
vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Art. 71-quater
1. E' consentita la riproduzione di emissioni
radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da
istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo
esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti
ricevano un equo compenso determinato con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il
comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti
alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo
delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta
dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o
per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento
amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare
idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi
accordi con le associazioni di categoria rappresentative
dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle
eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69,
comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa
richiesta dei beneficiari ed a condizione che i
beneficiari stessi abbiano acquisito-il possesso legittimo
degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi
abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo,
nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai
citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo
compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli
adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai
materiali messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento
scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla
base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei
diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei
beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono
svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di
dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle
parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190
perché esperisca un tentativo obbligatorio di
conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo
194 bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Sezione Il - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi
e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una
persona fisica per uso esclusivamente personale, purché
senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere
effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata
a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi
da parte di persona fisica per uso personale costituisce
attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui
agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione
dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera
è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base
di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari
dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante
l'applicazione delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia
acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o
del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso
legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo
analogica, per uso personale, a condizione che tale
possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento
normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi
ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i
produttori originari di opere audiovisive, gli artisti
interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e
i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la
riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui
all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per
gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione
analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una
quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è
calcolata sul prezzo di un apparecchio avente
caratteristiche equivalenti a quelle della componente
interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò
non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.
Per i supporti di registrazione audio e video, quali
supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o
trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o
videogrammi, il compenso è costituito da una somma
commisurata alla capacità di registrazione resa dai
medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei
produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma
1. Per la determinazione del compenso si tiene conto
dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza
della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il
decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa
nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto
gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I
predetti soggetti devono presentare alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate
e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente
corrisposti. In caso di mancata corresponsione del
compenso, è responsabile in solido per il pagamento il
distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o
di recidiva, con la sospensione della licenza o
autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o
industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la
revoca della licenza o autorizzazione stessa.
Art. 71-octies
1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per
apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto
alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per
il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e
per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi,
anche tramite le loro associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.
2. 1 produttori di fonogrammi devono corrispondere
senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per
cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1
agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies
per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è
corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, anche tramite le loro associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli
autori, per il restante settanta per cento in parti uguali
tra i produttori originari di opere audiovisive, i
produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o
esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o
esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle
attività e finalità di cui all'articolo 7, corna 2, della
legge 5 febbraio 1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 71-nonies
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente
capo e da ogni altra disposizione della presente legge,
quando sono applicate ad opere o ad altri materiali
protetti messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelto individualmente, non devono essere in contrasto con
lo sfruttamento normale delle opere o degli altri
materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli
interessi dei titolari.
Art. 71-decies
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore
contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti
connessi di cui ai capi I, I-bis, Il u III e, in quanto
applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo
I del titolo II-bis.".
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del
diritto di autore
CAPO I
Diritti del produttore di fonogrammi
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del
titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto
esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli
articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque
modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo
di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei
suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non
si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non
nel caso di prima vendita del supporto contenente il
fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno
Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli
esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si
esaurisce con la vendita o con la distribuzione in
qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei
suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico.
Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti
interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto
l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei
fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno
diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di
lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della
diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche
feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di
qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi
stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore,
il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti
o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione,
nonché le relative modalità, sono determinate secondo le
norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini
dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale
fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò
autorizzati dallo Stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore
del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo
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