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Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio
(G.U. n.166 del 16 luglio 1941)
(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla
legge
22 maggio 2004, n. 128 - Il testo precedente è
qui)
INDICE
TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come
opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata
e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché
le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale
dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se
orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza
parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni
musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia
fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del
disegno, della incisione e delle arti figurative similari,
compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora,
sempreché non si tratti di semplice documentazione
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre che
non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi
delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma
espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine
programma comprende anche il materiale preparatorio per la
progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo
1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o
in altro modo. La tutela delle banche di dati non si
estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti
esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per
sé carattere creativo e valore artistico.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere
o di parti di opere, che hanno carattere di creazione
autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento
ad un determinato fine letterario, scientifico didattico,
religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i
dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono
protette come opere originali, indipendentemente e senza
pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle
parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera
originaria, sono altresì protette le elaborazioni di
carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni
in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma
letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che
costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera
originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le
variazioni non costituenti opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai
testi degli atti ufficiali dello stato e delle
amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di
autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale
particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi
organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore,
nei limiti del suo lavoro.
Art. 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria
chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso,
ovvero è annunciato come tale, nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera
stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la
sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente
conosciuti come equivalenti al nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato
un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i
diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti
degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo
precedente.
Art. 10
Se l'opera è stata creata con il contributo
indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto
di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo
la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la
comunione. La difesa del diritto morale può peraltro
essere sempre esercitata individualmente da ciascun
coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita,
né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da
quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti
i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di
uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o
la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata
dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le
modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, [al partito nazionale
fascista], alle provincie ed ai comuni spetta il diritto
di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro
nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non
perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli
autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e
agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro
atti e sulle loro pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o
derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in
particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati
negli articoli seguenti.
E' considerata come prima pubblicazione la prima forma
di esercizio del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare
del diritto esclusivo di utilizzazione economica del
programma per elaboratore o della banca di dati creati dal
lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o
su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12-ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno
industriale sia creata dal lavoratore dipendente
nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è
titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 13
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto
la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera,
in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la
stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la
fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento
di riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto
l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera
scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati
nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o
recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la
rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate,
sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale,
dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di
qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera
orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia
ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o
dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo
di lucro.
Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito
normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza,
formalmente istituiti, nonché delle associazioni di
volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e
sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando
l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera
avvengono nella sede dei centri o degli istituti di
assistenza, formalmente istituiti nonché delle
associazioni di volontariato, purché destinate ai soli
soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a
scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni
di categoria interessate, la misura del compenso sarà
determinata con decreto del presidente del consiglio dei
ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei
ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti
commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le
modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive
ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei
soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo
6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei
soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed
invitati, da contenere in un numero limitato e
predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma
documentabile e con largo anticipo rispetto alla data
della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga
esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti,
interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà
nell'esplicazione di finalità di volontariato.
Art. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su
filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di
uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il
telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione
ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al
pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo,
nonché quella codificata con condizioni di accesso
particolari; comprende altresì la messa disposizione del
pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con
alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli
atti di messa a disposizione del pubblico.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di
frequenza che, a norma della legislazione sulle
telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di
segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o
riservati alla comunicazione individuale privata purché la
ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a
quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di
inserire sotto il controllo e la responsabilità
dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio
nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad
essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta
di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.
Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in
forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via
satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione
della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico
a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi
con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico
via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non
comunitario nel quale non esista il livello di protezione
che per il detto sistema di comunicazione al pubblico
stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono
trasmessi al satellite da una stazione situata nel
territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via
satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti
riconosciuti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei
confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione
non situata in uno stato membro dell'unione europea, ma la
comunicazione al pubblico via satellite avviene su
incarico di un organismo di radiodiffusione situato in
Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta
nel territorio nazionale purché l'organismo di
radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei
confronti del soggetto che gestisce l'organismo di
radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea,
invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di
ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate,
destinata al pubblico, di un'emissione primaria
radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da
un altro stato membro dell'unione europea e destinata alla
ricezione del pubblico.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto
la messa in commercio o in circolazione, o comunque a
disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a
qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli
esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto
esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della
Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni
fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di
copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea,
se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di
trasferimento della proprietà nella Comunità sia
effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla
messa a disposizione del pubblico di opere in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, anche nel caso in cui sia
consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non
costituisce esercizio del diritto esclusivo di
distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle
opere, effettuata o consentita dal titolare a fini
promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca
scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la
traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il
diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di
modificazione, di elaborazione e di trasformazione
dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare
le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera
qualsiasi modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo
limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un
beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per
oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da
istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo
limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il
noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con
la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli
originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di
noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa
remunerazione per il noleggio da questi a sua volta
concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In
difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall'articolo 16, primo
comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la
procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a
progetti o disegni di edifici e ad opere di arte
applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti
sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non
esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri
diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in
ciascuno delle sue parti.
SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della
personalità dell'autore. Diritto morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica della opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra
modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa,
che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può
opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie
nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi
a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario
apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia
riconosciuta dalla competente autorità statale importante
carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e
l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il
diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la
sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli
aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno
indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni,
trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e
diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o
annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono
inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le
modificazioni della propria opera non è più ammesso ad
agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la
soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art.
20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal
coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e
dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando
gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle
sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può
altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita l'associazione sindacale competente.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli
eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo
che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione
o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la
pubblicazione, le opere inedite non possono essere
pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e
vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria,
sentito il pubblico ministero. è rispettata, in ogni caso,
la volontà del defunto, quando risulti da scritto. Sono
applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella
Sezione II del Capo II del Titolo III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano
tutta la vita dell'autore e sino al termine del
settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle
drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la
durata dei diritti, utilizzazione economica spettanti a
ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina
sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di
utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si
determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di
utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di
settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la
forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata,
salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i
giornali e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso
previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti
di utilizzazione economica è di settant'anni a partire
dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella
quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è
rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate
dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle
forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il
termine di durata determinato nell'art. 25.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica, la
rivelazione deve essere fatta mediante denuncia
all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed
artistica presso il ministero presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni stabilite
nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme
stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire
dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi
che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o
pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle
amministrazioni dello stato, al partito nazionale
fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli
enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non
perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla
prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e
le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti
pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni;
trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la
libera disponibilità dei suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano
pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei
diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad
anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume
dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano
all'autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la
rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata
egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla
pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte
dell'autore, che non ricadono nella previsione
dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla
morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i
diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica o assimilata durano sino al termine del
settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona
sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore
artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso
l'autore del dialogo, e l'autore della musica
specificamente creata per essere utilizzata nell'opera
cinematografica o assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera
fotografica durano sino al settantesimo anno dopo la morte
dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione
economica previsti dalle disposizioni della presente
sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal
1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica
la morte dell'autore o altro evento considerato dalla
norma.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica
per talune categorie di opere.
SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con
parole, opere coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i
collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette,
ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai
balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni
dei tre successivi articoli.
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica
spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti
i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito
in proporzione del valore del rispettivo contributo
letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della
parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del
valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni
musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il
valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare
separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo
il disposto dei casi seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per
congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi
seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo
definitivo il manoscritto della parte letteraria al
compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di
cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o
per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di
ogni altra opera letteraria da emettere in musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e
considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o
rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita nei
termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori
termini che possono essere stati accordati per la
esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139
e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od
esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od
eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di
opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per
il periodo di dieci anni, se si tratta di altra
composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può
altrimenti utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente
l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera
disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di
danni a carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio
dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il
rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata
rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere
rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi
i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre
composte di musica, di parola e di danze o di mimica,
quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte
musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio
dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto
contrario, spetta all'autore della parte coreografica o
pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della
parte letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma
precedente sono applicabili a questa opera le disposizioni
degli articoli 35 e 36.
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il
diritto di utilizzazione economica spetta all'editore
dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante
dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è
riservato il diritto di utilizzare la propria opera
separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in
difetto, delle norme seguenti.
Art. 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per
essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del
giornale o della rivista e senza precedenti accordi
contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne
liberamente quando non abbia ricevuto notizia
dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o
quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi
dalla notizia dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il
direttore della rivista o giornale ne può differire la
riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma
precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla
consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare
l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto
separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro
periodico, se si tratta di rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia
rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che
il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera
nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto
contrario, al personale della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione
contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha
diritto, salvo patto contrario, di introdurre
nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma
che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome
dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o
riduzione di parti di detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato
riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo
in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi
l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di
pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali,
l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di
riprodurli in altre riviste o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non
ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti
degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti
senza sua richiesta.
SEZIONE III
Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica
l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura,
l'autore della musica ed il direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera cinematografica spetta a che ha organizzato la
produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai
successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è
indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se
l'opera è registrata ai sensi del secondo comma
dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita
dall'articolo medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica,
spettante al produttore ha per oggetto lo sfruttamento
cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o
proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni
dell'opera prodotta senza il consenso degli autori
indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e
delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di
percepire direttamente da coloro che proiettano
pubblicamente l'opera un compenso separato per la
proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo
fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il
direttore artistico, qualora non vengano retribuiti
mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche
dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto
contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra
da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere
un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità
saranno stabilite con accordi da concludersi tra le
categorie interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in
caso di cessione del diritto di diffusione al produttore,
spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate
un equo compenso a carico degli organismi di emissione per
ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via
satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e
nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere
stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che
esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta
utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera
spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle
elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della
versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2
e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da
concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n.
440.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere
utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche
necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche
apportate o da apportarsi all'opera cinematografica,
quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più
degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente
legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le norme
fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere
definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che
i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità
professionale e del loro contributo nell'opera siano
menzionati nella proiezione della pellicola
cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera
cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle
separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai
diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al
produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera
cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della
consegna della parte letteraria o musicale, o non fa
proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento,
gli autori di dette parti hanno diritto di disporre
liberamente dell'opera stessa.
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della
radiodiffusione, come servizio riservato allo stato, che
lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il
diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con
qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme
particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha
la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere
dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni
altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti
indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo
spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le
prove tecniche necessarie per preparare la
radiodiffusione.
E' necessario il consenso dell'autore per
radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni
stagionali delle opere non nuove.
Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata
pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo
pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di
durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente
indicato nel precedente articolo può essere esercitato per
le rappresentazioni una volta la settimana e per i
concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto
s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi
pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni
alle buone norme tecniche, è di esclusiva spettanza degli
organi dello stato predisposti alla vigilanza delle
radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2,
capoverso della legge 14 giugno 1928-vi, n. 1352, e
dell'art. 2 del r. Decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n.
654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono
essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Art. 55
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è
autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,
l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione
differita per necessità orarie o tecniche, purché la
registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa
inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali
delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un
eccezionale carattere documentario, senza possibilità di
ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali
salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore
dell'opera e dei titolari di diritti connessi.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli
articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente
esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento
di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra
le parti, dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità
giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di
conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti
nel regolamento.
Art. 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle
trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il
numero e le modalità delle trasmissioni differite o
ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di
apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante,
di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo
compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra
la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la
rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali
dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è
sottoposta al consenso dell'autore a norma delle
disposizioni contenute nel Capo terzo di questo titolo; ad
essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli
precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo
disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali
di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero,
contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini
del regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su supporti
Art. 61
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle
disposizioni contenute nella sezione I del capo III di
questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque
supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini,
qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare
in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o
registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al
pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del
diritto di distribuzione non comprende, salvo patto
contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica
o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto
d'autore resta regolato dalle norme contenute nella
precedente sezione.
Art. 62
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera
dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti
se non portino stabilmente apposte le indicazioni
seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi
orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.
Art. 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in
modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore,
ai termini degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera
richieste dalle necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche
nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di
stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita
sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della
legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per
il riordinamento della discoteca di stato, allorché siano
registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei
diritti di autore, secondo le norme contenute nel
regolamento.
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli
64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla
presente legge sui programmi per elaboratore comprendono
il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o
parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi
mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni
quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per
elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali
operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e
ogni altra modificazione del programma per elaboratore,
nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza
pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,
compresa la locazione, del programma per elaboratore
originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una
copia del programma nella comunità economica europea da
parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso,
esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia
all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di
controllare l'ulteriore locazione del programma o di una
copia dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività
indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali
attività sono necessarie per l'uso del programma per
elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte
del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli
errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il
diritto di usare una copia del programma per elaboratore
di effettuare una copia di riserva del programma, qualora
tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma
per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare
dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il
funzionamento del programma, allo scopo di determinare le
idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del
programma stesso, qualora egli compia tali atti durante
operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il
diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in
violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è
richiesta qualora la riproduzione del codice del programma
di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi
dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di
modificare la forma del codice, siano indispensabili per
ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità,
con altri programmi, di un programma per elaboratore
creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal
licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una
copia del programma oppure, per loro conto, da chi è
autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità
non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai
soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del
programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che
le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento
dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità
di consentire l'interoperabilità del programma creato
autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore
sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per
ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei
commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa
esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le
disposizioni del presente articolo non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in
conflitto con il normale sfruttamento del programma.
SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo
di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o
parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa
disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
dell'originale o di copie della banca di dati; la prima
vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da
parte del titolare del diritto o con il suo consenso
esaurisce il diritto di controllare, all'interno
dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o
comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione
effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico
dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui
all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del
diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati
quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di
ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa,
purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo non commerciale perseguito.
Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione,
le eventuali operazioni di riproduzione permanente della
totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro
supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del
titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza
pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o
giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le
attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in
essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati
o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per
l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il
suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato
ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il
presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del
comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata
e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare
del diritto o entri in conflitto con il normale impiego
della banca di dati.
Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e
limitazioni
Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico,
politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei
giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del
pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere
possono essere liberamente riprodotti o comunicati al
pubblico in altre riviste o giornali, anche
radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non
è stata espressamente riservata, purché si indichino la
fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore,
se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere
o materiali protetti utilizzati in occasione di
avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello
scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di
impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se
riportato.
Art. 66
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o
amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in
pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al
pubblico, possono essere liberamente riprodotti o
comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo
scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche
radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte,
il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso
fu tenuto.
Art. 67
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a
fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari,
giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte
e, ove possibile, il nome dell'autore.
Art. 68
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani
di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con
mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione
dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle
biblioteche accessibili al pubblico o in quelle
scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi,
senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o
indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di
spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i
quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione,
devono corrispondere un compenso agli autori ed agli
editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe
che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli
usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le
modalità per la riscossione e la ripartizione sono
determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter
della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e
le associazione delle categorie interessate, tale compenso
non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al
prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per
i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere
esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno
delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere
effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo
comma 3 con corresponsione di un compenso in forma
forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2
dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo
periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale
compenso è versato direttamente ogni anno dalle
biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il
servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche
dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano
alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto
di difficile reperibilità sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui
ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in
concorrenza con i diritti di utilizzazione economica
spettanti all'autore.
Art. 68-bis
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità
dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di
commercio elettronico, sono esentati dal diritto di
riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di
rilievo economico proprio che sono transitori o accessori
e parte integrante ed essenziale di un procedimento
tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la
trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un
intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di
altri materiali.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di
promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad
autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto,
al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto
esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli
spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno
diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il
diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di
immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e
cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita
la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare,
dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le
medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici.
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al
pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di
discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché
non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di
ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per
finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione
non può superare la misura determinata dal regolamento, il
quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo
compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono
essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo
dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si
tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati
dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o
parti di opere in musica, senza pagamento di alcun
compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia
effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis
1. Ai portatori di particolari handicap sono
consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e
materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione
al pubblico degli stessi, purché siano direttamente
collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale
e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art.
190, sono individuate le categorie di portatori di
handicap di cui al comma 1 e i criteri per
l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove
necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.
Art. 71-ter
1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione
destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di
attività privata di studio, su terminali aventi tale unica
funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili
al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e
negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri
materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a
vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Art. 71-quater
1. E' consentita la riproduzione di emissioni
radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da
istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo
esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti
ricevano un equo compenso determinato con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il
comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti
alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo
delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta
dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o
per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento
amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare
idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi
accordi con le associazioni di categoria rappresentative
dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle
eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69,
comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa
richiesta dei beneficiari ed a condizione che i
beneficiari stessi abbiano acquisito-il possesso legittimo
degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi
abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo,
nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai
citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo
compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli
adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai
materiali messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento
scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla
base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei
diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei
beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono
svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di
dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle
parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190
perché esperisca un tentativo obbligatorio di
conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo
194 bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Sezione Il - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi
e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una
persona fisica per uso esclusivamente personale, purché
senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere
effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata
a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi
da parte di persona fisica per uso personale costituisce
attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui
agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione
dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera
è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base
di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari
dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante
l'applicazione delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia
acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o
del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso
legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo
analogica, per uso personale, a condizione che tale
possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento
normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi
ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i
produttori originari di opere audiovisive, gli artisti
interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e
i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la
riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui
all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per
gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione
analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una
quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è
calcolata sul prezzo di un apparecchio avente
caratteristiche equivalenti a quelle della componente
interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò
non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.
Per i supporti di registrazione audio e video, quali
supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o
trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o
videogrammi, il compenso è costituito da una somma
commisurata alla capacità di registrazione resa dai
medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei
produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma
1. Per la determinazione del compenso si tiene conto
dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza
della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il
decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa
nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto
gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I
predetti soggetti devono presentare alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate
e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente
corrisposti. In caso di mancata corresponsione del
compenso, è responsabile in solido per il pagamento il
distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o
di recidiva, con la sospensione della licenza o
autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o
industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la
revoca della licenza o autorizzazione stessa.
Art. 71-octies
1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per
apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto
alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per
il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e
per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi,
anche tramite le loro associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.
2. 1 produttori di fonogrammi devono corrispondere
senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per
cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1
agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies
per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è
corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, anche tramite le loro associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli
autori, per il restante settanta per cento in parti uguali
tra i produttori originari di opere audiovisive, i
produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o
esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o
esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle
attività e finalità di cui all'articolo 7, corna 2, della
legge 5 febbraio 1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 71-nonies
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente
capo e da ogni altra disposizione della presente legge,
quando sono applicate ad opere o ad altri materiali
protetti messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelto individualmente, non devono essere in contrasto con
lo sfruttamento normale delle opere o degli altri
materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli
interessi dei titolari.
Art. 71-decies
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore
contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti
connessi di cui ai capi I, I-bis, Il u III e, in quanto
applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo
I del titolo II-bis.".
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del
diritto di autore
CAPO I
Diritti del produttore di fonogrammi
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del
titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto
esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli
articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque
modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo
di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei
suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non
si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non
nel caso di prima vendita del supporto contenente il
fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno
Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli
esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si
esaurisce con la vendita o con la distribuzione in
qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei
suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico.
Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti
interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto
l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei
fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno
diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di
lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della
diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche
feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di
qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi
stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore,
il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti
o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione,
nonché le relative modalità, sono determinate secondo le
norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini
dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale
fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò
autorizzati dallo Stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore
del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo
compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è
effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è
determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del
regolamento.
Art. 74
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che
l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73
e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un
grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i
beni e le attività culturali, in attesa della decisione
dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare
l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici
e disponendo, se occorra, quanto è necessario per
eliminare le cause che turbano la regolarità
dell'utilizzazione.
Art. 75
1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è
di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante
tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti è
di cinquanta anni dalla data della sua prima
pubblicazione.
Art. 76
1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere
distribuiti se non portano stabilmente apposte le
indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.
Art. 77
I diritti previsti da questo capo possono essere
esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la
presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme
del regolamento, di un esemplare del disco o
dell'apparecchio analogo.
Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo
comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti
spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su
tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo
risulti apposto in modo stabile il simbolo (P),
accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima
pubblicazione.
Art. 78
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o
giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità
della prima fissazione dei suoni provenienti da una
interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di
rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello
nel quale avviene la diretta registrazione originale.
CAPO I-BIS
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento
Art. 78-bis
1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti
radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al
presente capo.
Art. 78-ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è
titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in
tutto o in parte, degli originali e delle copie delle
proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo,
compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali
realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si
esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel
caso di prima vendita effettuata o consentita dal
produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito
dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La
vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non
esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico
dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni,
in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto
non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione
del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di
cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera
cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in
movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima
pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione
al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o
della sequenza di immagini in movimento.
CAPO II
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa
legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi,
dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o
di sequenze di immagini in movimento, degli artisti
interpreti e degli artisti esecutori, coloro che
esercitano l'attività di emissione radiofonica o
televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni
effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al
distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente
via cavo le emissioni di altri organismi di
radiodiffusione; di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie
emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere
delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al
pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante
pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o
nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle
proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle
proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si
esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non
nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal
titolare in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si
esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o
di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1hanno altresì il diritto
esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie
emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per
nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo
all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le
emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma I è di
cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.
CAPO III
Diritti degli artisti interpreti e degli artisti
esecutori.
Art. 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti
esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini
e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano,
declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno,
siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori
hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro
spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il
diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in
tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in
qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a
disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal
vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione
via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a
meno che le stesse siano rese in funzione di una loro
radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione
utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in
un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a
scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti
interpreti o esecutori - il compenso di cui all'art. 73;
qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori
interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e
nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle
proprie prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle
loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce
nel territorio della Comunità europea se non nel caso di
prima vendita da parte del titolare dei diritto o con il
suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni
delle loro prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in
caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore
di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o
di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto
di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso
dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In
difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le
associazioni sindacali competenti della confederazione
degli industriali, detto compenso è stabilito con la
procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. 1 diritti di cui al comma 2, lettera e), non si
esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico,
ivi compresi gli atti di messa a disposizione del
pubblico.
Art. 81
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il
diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla
riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o
esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o
alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo
dell'art. 74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le
controversie nascenti dall'applicazione del presente
articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1
dell'art. 54.
Art. 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che
precedono, si comprendono nella denominazione di artisti
interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione
drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole
importanza artistica, anche se di artista esecutore
comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che
la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di
per sé stante e non di semplice accompagnamento.
Art. 83
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
sostengono le prime parti nell'opera o composizione
drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il
loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico
della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e
venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la
relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o
pellicole cinematografiche.
Art. 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che
gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i
diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi
compresa la comunicazione al pubblico via satellite,
distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il
noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la
produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera
cinematografica e assimilata sostengono una parte di
notevole importanza artistica, anche se di artista
comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione
al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo
compenso a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e
nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti
interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2,
spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano
i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione
economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra
l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le
associazioni sindacali competenti della confederazione
degli industriali, è stabilito con la procedura di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20
luglio 1945, n. 440.
Art. 85
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni
a partire dalla esecuzione, rappresentazione o
recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione,
rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata
al pubblico durante tale termine, i diritti durano
cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se
anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della
fissazione.
Art. 85-bis
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente
capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti
connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la
ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui
all'art. 110-bis.
CAPO III-BIS
Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al
pubblico per la prima volta successivamente alla
estinzione dei diritti patrimoniali d'autore.
Art. 85-ter
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a
chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del
diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al
pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata
anteriormente spettano i diritti di utilizzazione
economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella
Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge,
in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a
partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione
al pubblico.
CAPO III-TER
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche
di opere di pubblico dominio.
Art. 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a
colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi
mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di
pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, quale risulta
dall'attività di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il
titolare del diritti di utilizzazione economica di cui al
comma 1, spetta al curatore della edizione critica e
scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è
di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione,
in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.
Art. 85-quinquies
I termini finali di durata del diritti previsti dal
Capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del
Titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere
dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si
verifica l'evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.
Art. 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non
costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di
autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I, compete
un diritto a compenso quando il bozzetto è usato
ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è
stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima
rappresentazione nella quale il bozzetto è stato
adoperato.
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o
di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e
sociale, ottenute col processo fotografico o con processo
analogo, comprese le riproduzioni di opere
Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole
cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti,
carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e
prodotti simili.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di
riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve
le disposizioni stabilite dalla Sezione II del Capo VI di
questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza
pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere
dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera
riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e
nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro,
entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del
contratto, il diritto esclusivo compete al datore di
lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a
favore del committente quando si tratti di fotografia di
cose in possesso del committente medesimo e salvo
pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza
commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il ministro per la coltura popolare con le norme
stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe
per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la
fotografia.
Art. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di
riproduzione della fotografia comprende, salvo patto
contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo
precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le
seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo
capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo
dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette
indicazioni, la loro riproduzione non è considerata
abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli
articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la
malafede del riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso
scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o
didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso
che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo
e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano
dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali
od altri periodici, concernenti persone o fatti di
attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita
contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma
dell'articolo 88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni
dalla produzione della fotografia.
CAPO VI
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al
ritratto
SEZIONE I
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
Art. 93
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le
memorie familiari e personali e gli altri scritti della
medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale
o si riferiscano alla intimità della vita privata, non
possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo
portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso
dell'autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari e
di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il
consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei
genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei
fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli
ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano
più e vi sia tra loro dissenso decide l'autorità
giudiziaria, sentito il pubblico ministero
E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto
quando risulti da scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non è
necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta
ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di
difesa dell'onore o della reputazione personale o
familiare.
Art. 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano
anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono
opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in
dominio pubblico. Non si applicano agli atti e
corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che
presentano interesse di stato.
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto,
riprodotto o messo in commercio senza il consenso di
questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le
disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando
la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla
notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di
giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in
commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi
pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro
della persona ritrattata.
Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito
su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi
successori o dai suoi successori o aventi causa essere
pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il
consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo,
da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione,
di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia
originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma
dell'articolo 88.
CAPO VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.
Art. 99
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di
altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni
originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto
esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti
medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di
coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro
senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve
inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di
riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme
stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura
venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo
comma.
CAPO VIII
Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto
esterno dell'opera degli articoli e di notizie - divieto
di taluni atti di concorrenza sleale.
Art. 100
Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa,
non può essere riprodotto sopra altra opera senza il
consenso dell'autore.
Il divieto non si estende ad opere che siano di specie
o carattere così diverso da risultare esclusa ogni
possibilità di confusione.
E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la
riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella
pubblicazione periodica in modo cosi costante da
individuare l'abituale e caratteristico contenuto della
rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste o di altre
pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in
altre opere della stessa specie o carattere, se non siano
decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del
giornale.
Art. 101
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita
purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari
agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne
citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza
autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti
dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che
siano trascorse sedici ore dalla diramazione del
bollettino stesso e comunque, prima della loro
pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne
abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tale
fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione contro
coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre
che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del
giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie,
pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte
di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di
radiodiffusione.
Art. 102
E' vietata come atto di concorrenza sleale, la
riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima
specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle
disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni
altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto
esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione
o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di
autore.
TITOLO II-bis
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati
CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua
investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di
dati o per la sua verifica o la sua presentazione,
impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di
una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo
o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei
soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce
atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione
del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del
contenuto della banca di dati mediante distribuzione di
copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei
soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce
atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati
effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro
dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la
rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di
dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e
senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di
esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto,
per la durata e alle condizioni stabilite dal presente
Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero
reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della
stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche
di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o
residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì
alle imprese e società costituite secondo la normativa di
uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede
sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività
principale all'interno della Unione europea; tuttavia,
qualora la società o l'impresa abbia all'interno della
Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve
sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività
della medesima e l'economia di uno degli Stati membri
dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al
momento del completamento della banca di dati e si
estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno
successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a
disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo
di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6
si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio
dell'anno successivo alla data della prima messa a
disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di
dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti
nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera
a), dal momento del completamento o della prima messa a
disposizione del pubblico della banca di dati così
modificata o integrata, e come tale espressamente
identificata, decorre un autonomo termine di durata della
protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego
ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del
contenuto della banca di dati, qualora presuppongano
operazioni contrarie alla normale gestione della banca di
dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al
costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato
o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla
legge.
CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a
disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al
titolare del diritto d'autore o di un altro diritto
connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale
banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in
qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può
eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale
gestione della banca di dati o che arrechino un
ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di
dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore
della banca di dati messa per qualsiasi motivo a
disposizione del pubblico le attività di estrazione o
reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini
qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di
dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente
legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad
effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte
della banca di dati, il presente comma si applica
unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei
commi 1, 2 e 3 sono nulle.
Ttitolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime
dei diritti
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3,
possono apporre sulle opere o sui materiali protetti
misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono
tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel
normale corso del loro funzionamento, sono destinati a
impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei
diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono
considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o
del materiale protetto sia controllato dai titolari
tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì
un procedimento di protezione, quale la cifratura, la
distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o
del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un
meccanismo di controllo delle copie che realizzi
l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni
relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV
sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti
possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e
di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art.
102-bis, camma 3, sulle opere o sui materiali protetti o
possono essere fatte apparire nella comunicazione al
pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti
identificano l'opera o il materiale protetto, nonché
l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali
informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i
termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali,
nonché qualunque numero o codice che rappresenti le
informazioni stesse o altri elementi di identificazione.
TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO I
Registri di pubblicità e deposito delle opere.
Art. 103
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri un registro pubblico generale delle opere
protette ai sensi di questa legge.
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura
la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere
cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette
all'obbligo del deposito con la indicazione del nome
dell'autore, del produttore, della data della
pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal
regolamento.
Alla società italiana degli autori ed editori è
affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro
viene registrato il nome del titolare dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica e la data di
pubblicazione del programma, intendendosi per
pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti
esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria della
esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.
Gli autori e i produttori indicati nel registro sono
reputati, sino a prova contraria, autori o produttori
delle opere che sono loro attribuite. Per le opere
cinematografiche la presunzione si applica alle
annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel
regolamento.
Art. 104
Possono, altresì, essere registrati nel registro,
sull'istanza della parte interessata, con le norme
stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che
trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti
da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di
godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o
di società relativi ai diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere
giuridico od amministrativo in base alle disposizioni
contenute in questa legge o in altre leggi speciali.
Art. 105
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti
protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa
devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri un esemplare o copia dell'opera o del prodotto,
nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o
sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura
d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della
riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è
facoltativa ed onerosa.
Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito,
salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.
Art. 106
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e
l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a
termini delle disposizioni del Titolo I di questa legge e
delle disposizioni delle convenzioni internazionali,
salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art.
188 di questa legge.
L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o
l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel Titolo
II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute
nel titolo medesimo.
Il ministro per la coltura popolare può far procedere
al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di
cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal
regolamento.
CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.
SEZIONE I
Norme generali.
Art. 107
I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle
opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi
carattere patrimoniale, possono essere acquistati,
alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti
dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in
questo capo.
Art. 108
L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha
capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi
alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne
derivano.
Art. 109
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non
importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei
diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o
di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera
d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di
riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà setti al
cedente.
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve
essere provata per iscritto.
Art. 110-bis
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle
missioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto
tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di
diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la
ritrasmissione via cavo di un'emissione di
radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso
ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione
di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo
la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale
ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se
nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta
giorni dalla notifica.
Art. 111
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di
utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare
oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto
contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché
spettano personalmente all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati
o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli
esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di
procedura civile.
Art. 112
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli
di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono
essere espropriati per ragioni di interesse dello stato.
Art. 113
L'espropriazione è disposta per decreto reale, su
proposta del ministro per la coltura popolare, di concerto
con il ministro per l'educazione nazionale, sentito il
consiglio di stato.
Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è
stabilità l'indennità spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi
sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle
cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti
espropriati.
Art. 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di
interesse dello stato è ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al consiglio di stato, tranne per le
controversie riguardanti l'ammontare delle indennità le
quali rimangono di competenza dell'autorità giudiziaria.
SEZIONE II
Trasmissione a causa di morte.
Art. 115
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione
dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti
disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il
periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che
l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più
coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si
effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire,
per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in
comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i
limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.
La comunione è regolata dalle disposizioni del codice
civile e da quelle che seguono.
Art. 116
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi
della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona
estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione
o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno
dall'apertura della successione, l'amministrazione è
conferita alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), con decreto del tribunale del luogo dell'aperta
successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o
dell'ente medesimo.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di
provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
Art. 117
L'amministrazione cura la gestione dei diritti di
utilizzazione dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o
altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla
cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su
apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi
rappresentanti la maggioranza per valore delle quote
ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorità
giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del
codice civile in materia di comunione.
SEZIONE III
Contratto di edizione.
Art. 118
Il contratto con il quale l'autore concede ad un
editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le
stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera
dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni
contenute nei codici, dalle disposizioni generali di
questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Art. 119
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di
utilizzazione che spettano all'autore nel capo
dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la
durata che sono determinati dalla legge vigente al momento
del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati
trasferiti i diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti
eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che
comportino una protezione del diritti di autore più larga
nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si
estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle
eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è
suscettibile, compresi gli adattamenti alla
cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione
su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non
implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri
diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal
diritto trasferito, anche se compresi, secondo le
disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di
facoltà esclusive.
Art. 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state
ancora create si devono osservare le norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le
opere o categorie di opere che l'autore possa creare,
senza limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti
di lavoro o di impiego, i contratti concernenti
l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da
crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci
anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu
fissato il termine nel quale l'opera deve essere
consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere
all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine.
Se il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha
facoltà di prorogarlo.
Art. 121
Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di
condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed
a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la
scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di
considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un
compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia
manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia
pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà
sia manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o
dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad
altri, sotto pena del risarcimento del danno.
Art. 122
Il contratto di edizione può essere per edizione o a
termine.
Il contratto per edizione conferisce all'editore il
diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni
dalla consegna del manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle
edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione.
Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei
riguardi del numero delle edizioni e del numero degli
esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto
ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di
duemila esemplari.
Il contratto di edizione a termine conferisce
all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni
che stima necessario durante il termine, che non può
eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari
per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a
pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di
venti anni non si applica ai contratti di edizione
riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e
simili ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di
distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi
conveniente.
Art. 123
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in
conformità delle norme stabilite dal regolamento.
Art. 124
Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore
è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile
dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo
termine, prima dell'epoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se
intende o no procedere ad una nuova edizione.
Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova
edizione o se, avendo dichiarato di volere procedere ad
una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni
dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si
intende risoluto.
L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la
mancata nuova edizione se non sussistano giusti motivi da
parte dell'editore.
Art. 125
L'autore è obbligato:
1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal
contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o
costosa la stampa;
2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti
per tutta la durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di
correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate
dall'uso.
Art. 126
L'editore è obbligato:
1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome
dell'autore, ovvero anonima o pseudonima se ciò è previsto
nel contratto in conformità dell'originale e secondo le
buone norme della tecnica editoriale;
2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art. 127
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver
luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine
non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno
della effettiva consegna all'editore dell'esemplare
completo e definitivo dell'opera.
In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o
la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due
anni dalla richiesta scritta fattane all'editore.
L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più
breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da
ogni altra circostanza del caso.
E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla
fissazione di un termine o che contenga fissazione di un
termine superiore al termine massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere
collettive.
Art. 128
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o
riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel
termine concordato o in quello stabilito dal giudice,
l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del
contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una
dilazione, non superiore alla metà del termine predetto,
subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea
garanzia. Può altresì limitare la pronunzia di risoluzione
soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve
restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al
risarcimento dei danni a meno che provi che la
pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta
diligenza.
Art. 129
L'autore può introdurre nell'opera tutte le
modificazioni che crede, purché non ne alterino il
carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia
stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le
maggiori spese derivanti dalla modificazione.
L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle
nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito
prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di
accordo tra le parti il termine per eseguire le
modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.
Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata
prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di
aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri,
avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e
distinguere l'opera dell'aggiornatore.
Art. 130
Il compenso spettante all'autore è costituito da una
partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in
base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli
esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere
rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in
collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a
rendere conto annualmente delle copie vendute.
Art. 131
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è
fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore.
Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato
dall'editore se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi
interessi e la diffusione dell'opera.
Art. 132
L'editore non può trasferire ad altri, senza il
consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo
pattuizione contraria oppure nel caso di cessione
dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti
dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi
sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione
dell'opera.
Art. 133
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo
fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi
a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare
l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su
quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di
macero.
Art. 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione
dell'insuccesso dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia
compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o
messa in commercio per effetto di una decisione
giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel
caso previsto dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi
delle disposizioni della Sezione V di questo capo.
Art. 135
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione
del contratto di edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il
curatore, entro un anno dalla dichiarazione del
fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda
editoriale o non la cede ad un altro editore nelle
condizioni indicate nell'art. 132.
SEZIONE IV
Contratti di rappresentazione e di esecuzione.
Art. 136
Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà
di rappresentare in pubblico un'opera drammatica,
drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque
altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato,
oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle
disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni
particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà
non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Art. 137
L'autore è obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia
stata pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti
per tutta la durata del contratto.
Art. 138
Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte,
tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo
annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo
dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale
traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali
interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei
cori, se furono designati d'accordo con l'autore.
Art. 139
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le
norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda
il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che
viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere
drammatico-musicali.
Art. 140
Se il cessionario del diritto di rappresentazione
trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di
ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima
rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni,
l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la
colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la
risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite
nel terzo comma dell'art. 128.
Art. 141
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una
composizione musicale è regolato dalle disposizioni di
questa sezione in quanto siano applicabili alla natura ed
all'oggetto del contratto medesimo.
SEZIONE V
Ritiro dell'opera dal commercio.
Art. 142
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha
diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo
di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di
riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o
spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore
deve notificare il suo intendimento alle persone alle
quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la quale dà pubblica notizia
dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal
regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima
data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati
possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi
all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la
liquidazione ed il risarcimento del danno.
Art. 143
L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistano
gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il
divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione,
rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del
pagamento di una indennità a favore degli interessati,
fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il
pagamento.
L'autorità giudiziaria può anche pronunciare
provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se
sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del
termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo
precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea
cauzione.
Se l'indennità non è pagata nel termine fissato
dall'autorità giudiziaria cessa di pieno diritto
l'efficacia della sentenza.
La continuazione della riproduzione, diffusione,
esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo
trascorso il termine per ricorrere all'autorità
giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo
precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio
dell'opera, è soggetto alle sanzioni civili e penali
comminate da questa legge per le violazioni del diritto di
autore.
SEZIONE VI
Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere
delle arti figurative.
Art. 144
Gli autori delle opere delle arti figurative,
realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del
disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti
originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo
della prima vendita pubblica degli esemplari originali
delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior
valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo
prezzo originario di alienazione.
L'organizzatore della vendita, il venditore e
l'acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare che tale
vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di
alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo
originario di alienazione non fu inferiore a quello
conseguito nella vendita pubblica.
Art. 145
Gli autori delle opere indicate nell'articolo
precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul
maggior valore che gli esemplari originali delle proprie
opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive
vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i
prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella
immediatamente precedente.
Art. 146
Le percentuali previste dai precedenti articoli sono
dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a
lire mille per i disegni e le stampe, a lire cinquemila
per le pitture e a lire diecimila per le sculture. Esse
sono a carico del proprietario venditore.
Art. 147
Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere
previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi
vendita, non considerata pubblica da questa legge,
raggiunga lire 4.000 per i disegni e le stampe, lire
30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e
superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione,
comunque effettuata, tale maggior valore è attribuito in
misura del dieci per cento agli autori delle opere ed è a
carico del proprietario venditore.
Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo
raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni
previste da questo articolo.
La percentuale è ridotta al cinque per cento se il
venditore provi a sua volta di avere acquistato
l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello
da lui realizzato.
Per la determinazione del maggior valore si applicano
le disposizioni dell'art. 145.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
alle opere anonime o pseudonime, salvo per queste ultime,
quanto è disposto dall'art. 8 della presente legge.
Art. 148
Agli effetti della protezione prevista nei precedenti
articoli si considerano opere originali anche quelle
replicate dall'autore, ma non le riproduzioni comunque
eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si
considerano originali quelle tratte dall'incisione
originaria e firmate dall'autore.
Art. 149
Agli effetti di questa legge sono considerate vendite
pubbliche:
a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni
autorizzate ai sensi del R. Decreto-legge 21 gennaio
1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio
1934-XII, n. 1607;
b) le vendite giudiziarie;
c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici
incanti;
d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al
pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante
preventiva trattativa privata;
e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali,
organizzate od eseguite da terzi.
Art. 150
I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147
spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di
disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi
legittimi, limitatamente ai primi tre gradi, secondo le
norme del codice civile; in difetto dei successori sopra
indicati, essi sono devoluti all'Ente nazionale assistenza
e previdenza per i pittori e gli scultori.
Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per
cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare
oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.
Art. 151
La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita
pubblica a termini dell'art. 144 è fissata nella misura
dell'uno per cento sino alla somma di lire 50.000, del due
per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alla
lire 100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza
ulteriore di prezzo.
Art. 152
Le percentuali sul maggior valore dovute a termini
dell'art. 145 sono così determinate:
2% per aumenti di valore non eccedenti l. 10.000
3% per aumenti di valore superiori a l. 10.000
4% per aumenti di valore superiori a l. 30.000
5% per aumenti di valore superiori a l. 50.000
6% per aumenti di valore superiori a l. 75.000
7% per aumenti di valore superiori a l. 100.000
8% per aumenti di valore superiori a l. 125.000
9% per aumenti di valore superiori a l. 150.000
10% per aumenti di valore superiori a l. 175.000.
Art. 153
Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle
opere delle arti figurative contemplate in questa sezione
ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli
esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli
articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel
termine stabilito dal regolamento.
Sino al momento in cui il versamento non sia stato
effettuato, chi presiede la vendita è costituito
depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme
prelevate.
Art. 154
Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano
raggiunto almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono
essere denunciate, a cura di chi legalmente presiede alla
vendita, alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), questo provvede alla relativa registrazione nelle
forme stabilite dal regolamento.
L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto
dall'opera salvo impugnativa di falso.
Art. 155
I valori indicati negli articoli di questa sezione
possono essere modificati con regio decreto da emanarsi a
norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV,
n. 100.
CAPO III
Difese e sanzioni giudiziarie.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione
economica.
Art. 156
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa
legge, oppure intende impedire la continuazione o la
ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in
giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e
sia interdetta la violazione.
L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e
dalle disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 157
Chi si trova nell'esercizio dei diritti di
rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a
pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o
di un'opera o composizione musicale, può richiedere al
prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal
regolamento, la proibizione della rappresentazione o della
esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del
consenso da esso prestato.
Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle
notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o
vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla
parte interessata di adire l'autorità giudiziaria, per i
definitivi provvedimenti di sua competenza.
Art. 158
Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante può agire in
giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato
di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il
risarcimento del danno.
Art. 159
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo
precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o
copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli
apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione,
che, per loro natura, non possono essere adoperati per
diversa riproduzione o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o
dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per
una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può
chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel
proprio interesse.
Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio,
di cui si chiede la rimozione o la distruzione, hanno
singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne
può ordinare d'ufficio il deposito in un pubblico museo.
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari,
le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli
siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del
risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della
aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie
contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
Art. 160
La rimozione o la distruzione non può essere domandata
nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso,
deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del
prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora
siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione
del diritto, il sequestro può essere autorizzato anche ad
una data anteriore a quella sopraindicata.
Art. 161
Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli
articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità
giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od
il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione
del diritto di utilizzazione.
Il sequestro non può essere concesso nelle opere che
risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di
particolare gravità o quando la violazione del diritto di
autore è imputabile a tutti i coautori.
L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi
particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti
all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a
chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per
scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
dei dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore.
Art. 162
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente
legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono
disciplinati dalle norme dei codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di
istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione,
l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a
mezzo .di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove
occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di
mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra
natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano
le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di
questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad
assistere alle operazioni anche a mezzo di propri
rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro
fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e
terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai
fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il
carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche
alla stregua. dell'esigenza di non pregiudicare
l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla
descrizione il disposto degli articoli 669-octies,
669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del
codice di procedura civile, possono essere completate le
operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma
non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al
giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione
o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono: concernere oggetti
appartenenti a soggetti anche non identificati nel
ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti,
importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti
siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali
oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si
tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il
ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al
terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o
sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.
Art. 163
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica
può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi
attività che costituisca violazione del diritto stesso,
secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata
corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui
agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello
stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo
dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici
giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione
di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano
pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla
interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere
comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro
260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.
Art. 164
Se le azioni previste in questa sezione e nella
seguente sono promosse da uno degli enti di diritto
pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le
regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopra
menzionati possono esercitare le azioni di cui sopra
nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di
mandato, bastando che consti della loro qualità;
2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo
di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i
quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari
autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto
d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite
all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di
titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di
procedura civile.
Art. 165
L'autore dell'opera oggetto del diritto di
utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha
sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal
cessionario, a tutela dei suoi interessi.
Art. 166
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il
giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per
la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche
ripetutamente a spese della parte soccombente.
Art. 167
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da
questa legge possono anche essere fatti valere
giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei
diritti stessi.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
2. - Norme particolari ai giudizi concernenti
l'esercizio del diritto morale.
Art. 168
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale
sono applicabili, in quanto lo consente la natura di
questo diritto, le norme contenute nella sezione
precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei
seguenti articoli.
Art. 169
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si
riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla
sanzione della rimozione e distruzione solo quando la
violazione non possa essere convenientemente riparata
mediante aggiunte o soppressione sull'opera delle
indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera
stessa o con altri mezzi di pubblicità.
Art. 170
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono
all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o
distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque
modificato dell'opera, solo quando non sia possibile
ripristinare detto esemplare nella forme primitiva a spese
della parte interessata ad evitare la rimozione o la
distruzione.
SEZIONE II
Difese e sanzioni penali.
Art. 171
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo
171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065
chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in
qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde,
vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio
un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia
reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel
regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla
legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde,
con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta
a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La
rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione
pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in
pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere
cinematografiche e la radiodiffusione mediante
altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere
mediante una delle forme di elaborazione previste da
questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta
un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di
quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre
o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o
per radio o registra in dischi fonografici o altri
apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri
apparecchi indebitamente registrati.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della
multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui
sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata
alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità
dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti
offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al
quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione
della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema
di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
Art. 171-bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti
in supporti non contrassegnati dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire
cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si
applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La
pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e
la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti
non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in
pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e
64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o
concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non
è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non
personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque
per trarne profitto:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde
in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in
parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o
riproduzione, introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce,
pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a
mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a)
e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o
della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai
sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno
da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore,
ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio
criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad
accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede
in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia,
cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il
noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature,
prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la
prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere
efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater
ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati
o realizzati con la finalità di rendere possibile o
facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure
tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che
residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime
conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei
diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di
eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti
dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni
elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde
per radio o per televisione, comunica o mette a
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti
dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni
elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente,
vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi
titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o
esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da
diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto,
comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere,
un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o
parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di
riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal
diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al
comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare
tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1
comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più
quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in
uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.
Art. 171-quater
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da
lire un milione a lire dieci milioni chiunque,
abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a
qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente
ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o
audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art.
80.
Art. 171-quinquies
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente
legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita
con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva
quando sia previsto che nel caso di riscatto o di
avveramento della` condizione il venditore restituisca una
somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia
previsto da parte dell'acquirente, al momento della
consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o
ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.
Art. 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di
difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne
la distruzione, osservate le disposizioni di cui
all'articolo 83 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989
n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui
agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché dello
videocassette, degli altri supporti audiovisivi o
fonografici o informatici o multimediali abusivamente
duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o
introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti
di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di
contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad
opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto
giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei
partecipanti al reato.
Art. 171-septies
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si
applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non
soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i
quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla
data di immissione in commercio sul territorio nazionale o
di importazione i dati necessari alla univoca
identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento
degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della
presente legge.
Art. 171-octies
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita,
importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso
pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso
condizionato effettuate via etere, via satellite, via
cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad
accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi
da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere
gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di
utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione
del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un
canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e
la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.
Art. 171-nonies
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla
metà e non si applicano le pene accessorie a colui che,
prima che la violazione gli sia stata specificatamente
contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la
denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni
in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o
organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli
171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro
distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di
supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o
materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al promotore o organizzatore delle attività
illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e
dall'articolo 171-ter, comma 1.
Art. 172
Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi
per colpa la pena è dell'ammenda sino a lire diecimila.
Con la stessa pena è punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione del
disposto degli articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153
e 154;
c) viola le norme degli articoli 175 e 176.
Art. 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si
applicano quando il fatto non costituisce reato più grave
previsto dal codice penale o da altre leggi.
Art. 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la
persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre
chiedere al giudice penale l'applicazione dei
provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159
e 160.
Art. 174-bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto
oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore
a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente
determinabile, la violazione è punita con la sanzione
amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione
amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni
violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o
riprodotto.
2. 1 proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo
iscritto allo stato di previsione del Ministero della
giustizia destinato al potenziamento delle strutture e
degli strumenti impiegati nella prevenzione e
nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge.
Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di. entrata
in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per la promozione delle
campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo
26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.
Art. 174-ter
1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via
cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con
qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti
atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione,
opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia
supporti audiovisivi, fonografici, informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente
legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad
eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché
il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli
171, 171-bis, 171-ter, 171quater, 171-quinquies,
171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del
provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità
delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la
sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00
ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del
materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o
più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o
più periodici specializzati nel settore dello spettacolo
e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca
della concessione o dell'autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
Art 174-quater
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter,
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze: a) in misura pari al cinquanta per cento
ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del
Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle
strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e
nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge.
Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per la promozione delle campagne informative di cui al
comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-quinquies
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati
non colposi previsti dalla presente sezione commessi
nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività
soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà
comunicazione al questore, indicando gli elementi utili
per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione
di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati,
può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione
dell'esercizio o dell'attività per un periodo non
inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,
senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente
adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al
comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione
amministrativa accessoria, la cessazione temporanea
dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi
ad un anno, computata la durata della sospensione disposta
a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è
disposta la revoca della licenza di esercizio o
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei confronti degli stabilimenti di
sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione,
nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse
alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei
confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono
sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è
condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente
concesse per almeno un biennio.
TITOLO IV
Diritto demaniale (Abrogato)
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio
dei diritti di autore
Art. 180
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto
ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione,
mandato, rappresentanza ed anche di cessione per
l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di
esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi
compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di
riproduzione meccanica e cinematografica di opere
tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi
diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione
economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze
ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi
diritto.
L'attività della Società si esercita altresì secondo le
norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri
nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la
facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli
aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro
riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del
secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso
riservata all'autore. I limiti e le modalità della
ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica
dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in
paesi stranieri in favore di cittadini italiani
domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di
tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla
percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro
esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori
ed editori il potere di esercitare i diritti medesimi per
conto e nell'interesse dell'autore o dei suo successori od
aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla
SIAE., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a
disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre
anni; trascorso questo termine senza che siano stati
reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa
di previdenza dei soci della SIAE, per scopi di assistenza
alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
Art. 180-bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la
ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei
diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi
esclusivamente attraverso la società italiana degli autori
ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la
società italiana degli autori ed editori agisce sulla base
di apposite convenzioni da stipulare con l'istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti
degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con
altre società di gestione collettiva appositamente
costituite per amministrare, quale loro unica o principale
attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei
titolari non associati della stessa categoria di diritti
con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri
associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri
diritti entro il termine di tre anni dalla data della
ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o
altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati
dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti
delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti
propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
Art. 181
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente
ed a quelle demandategli da questa legge o altre
disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la
protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo
statuto.
L'ente può assumere per conto dello stato o di enti
pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione
di tasse, contributi, diritti.
Art. 181-bis
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui
agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni
supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni,
voci p immagini in movimento, che reca la fissazione di
opere o di parti di opere tra quelle indicate
nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti
comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo
delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere
adottato con decreto de Presidente del Consiglio dei
ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al
comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi
alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del
richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti
ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi
relativi ai diritti di cui alla presente legge, il
contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste
nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di
apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie
interessate, può non essere apposto sui supporti
contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal
decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre
che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze
di immagini in movimento tali da costituire opere
fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore,
ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento
dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a
concorrenza all'utilizzazione economica delle opere
medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti,
anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni
identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
contrassegno sono individuati da un regolamento di
esecuzione da emanare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri entro centottanta giorni ,dalla.
data di entrata in vigore della presente disposizione,
sentite la SIAE e le associazioni di categoria
interessate, nei termini più idonei a consentirne la
agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire
l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta
operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno
determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e
gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei
richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la
SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque,
caratteristiche tali da non poter essere trasferito su
altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere
la identificazione del titolo dell'opera per la quale è
stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o
del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì
l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonché .della sua
destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra
forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere
affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da
questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti
informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività
svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.
Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno,
fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il
produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare
alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio
nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di
cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente
possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia
sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del
comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale,
il contrassegno è considerato segno distintivo di opera
dell'ingegno
Art. 181-ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e
quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti,
al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la
SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la
misura e le modalità di pagamento dei detti compensi,
nonché la misura della provvigione spettante alla Società,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglia
dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato
consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle
disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo
68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi
ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali
la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai
sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le
principali associazioni delle categorie interessate,
individuate con proprio decreto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di
cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni.
Art. 182 (abrogato)
Art. 182-bis
1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed
alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è
attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze
previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le
violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con
qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo,
fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti
di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché
sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi
mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e
registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto
d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio,
l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei
supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali
utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e
distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui
all'art. 71-septies.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti
istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma 1,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può
conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire
in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli
ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte
le attività di riproduzione, duplicazione, vendita,
emissione via etere e via cavo o proiezione
cinematografica, nonché le attività ad esse connesse;
possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le
attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono
richiedere l'esibizione della documentazione relativa
all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in
lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione
attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo
o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa
agli apparecchi e supporti di registrazione di cui
all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali
non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti
radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere
autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione
delle norme di legge, compilano processo verbale, da
trasmettere immediatamente agli organi di polizia
giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli
articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale n.
2.
Art. 183
L'esercizio della attività per il collocamento presso
le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche,
non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva
autorizzazione del ministero del turismo e dello
spettacolo, secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i
suoi successori per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere
straniere.
L'esercizio della attività di collocamento è soggetto
alla vigilanza del ministero della coltura popolare,
secondo le norme del regolamento.
Art. 184
Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche,
non musicali, deve farne denunzia entro tre giorni
all'ente italiano per gli scambi teatrali, il quale
trasmette mensilmente l'elenco delle denuncie ricevute al
ministero del turismo e dello spettacolo con le sue
eventuali osservazioni e proposte.
L'ente italiano per gli scambi teatrali esercita
inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo
statuto.
All'ente italiano per gli scambi teatrali si applicano
le disposizioni dell'articolo 182.
Art. 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori
italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le
disposizioni dell'art. 189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri
domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la
prima volta in Italia.
Può essere applicata ad opere di autori stranieri,
fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma
precedente, quando sussistano le condizioni previste negli
articoli seguenti.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della legge
Art. 186
Le convenzioni internazionali per la protezione delle
opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di
questa legge alle opere di autori stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di
reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è
interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto
delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.
Salve le convenzioni internazionali per la protezione
dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione
dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di
fonogrammi che non possono essere considerati nazionali,
si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del
supporto fonografico sia apposto in modo stabile il
simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di
prima pubblicazione.
Art. 187
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di
autori stranieri che non rientrano nelle condizioni
previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della
protezione sancita da questa legge, a condizione che lo
stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle
opere di autori italiani una protezione effettivamente
equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa,
la norma del comma precedente è riferita allo stato nel
quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta.
Art. 188
L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono
è accertata e regolata con decreto reale da emanarsi a
norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV,
n. 100.
La durata della protezione dell'opera straniera non può
in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello
stato di cui è cittadino l'autore straniero.
Se la legge di detto stato abbraccia nella durata della
protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera
straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.
Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla
condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni
di riserva o di depositi di copie dell'opera, o ad altre
formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in
Italia a formalità equivalenti determinate col decreto
reale.
Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione
dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari
formalità o condizioni.
Art. 189
Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera
cinematografica, al disco fonografico o apparecchio
analogo, ai diritti degli interpreti , attori o artisti
esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria,
in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in
Italia o che possono considerarsi nazionali a termini di
questa legge o di altra legge speciale.
In difetto della condizione sopraindicata sono
applicabili a dette opere, diritti o prodotti le
disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
Art. 190
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri un comitato consultivo permanente per il diritto
di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie
attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da
pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o quando sia
prescritto da speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di
cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.
Art. 191
Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri;
[b) dei vice presidenti delle corporazioni delle
professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e
stampa;
c) di un rappresentante del P.N.F.];
d) di un rappresentante dei ministeri degli affari esteri,
di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria e del
commercio e di due rappresentanti del ministero della
pubblica istruzione;
e) dei direttori generali per il teatro, per la
cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per
la radiodiffusione e la televisione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e del capo dell'ufficio della
proprietà letteraria, scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti
ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti
per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente
competenti in materia di diritto di autore, nonché di un
rappresentante della confederazione dei lavoratori
dell'industria, designato dalla confederazione nazionale
dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente della Società italiana degli autori ed
editori (SIAE);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore
designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
I membri del comitato sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica
un quadriennio.
Art. 192
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno
alla data stabilita dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ed in via straordinaria tutte le volte che ne
sarà richiesto dal presidente stesso.
Art. 193
Il comitato può essere convocato: a) in adunanza
generale; b) in commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del
comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo
studio di determinate questioni, di volta in volta, con
provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione
del tentativo di conciliazione di cui all'articolo
71-quinquies, camma 4. In tale caso la commissione
speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti
in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191,
primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei
Ministeri. Il presidente della commissione è comunque
scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del presidente del comitato, può invitare alle riunioni
anche persone estranee al comitato, particolarmente
competenti nelle questioni da esaminare senza diritto a
voto.
Art. 194
La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della
proprietà letteraria scientifica ed artistica presso il
ministero la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 194-bis
1. La richiesta di conciliazione di cui all'art.
71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o
dall'ente proponente, è consegnata al comitato di cui
all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta, il presidente del comitato nomina la
commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo.
Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a
cura dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le
comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della
richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della
controparte, deposita presso la commissione predetta
osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il presidente della commissione fissa la data
per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente
della commissione. Il verbale costituisce titolo
esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la
commissione formula una proposta per la definizione della
controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle
valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche
d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa
ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi
novanta giorni dalla promozione del tentativo di
conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il
tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui
ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata
promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni
dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e
fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per
promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo
o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere
riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove
il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il
giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con
decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo
308 del codice di procedura civile.
Art. 195
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di
presenza per ogni giornata di adunanze ai sensi delle
disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
Disposizioni generali, transitorie e finali
Art. 196
E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il
luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di
utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti di
questa legge.
Nei riguardi delle opere dell'arte. Figurativa, del
cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio
analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia
e di ogni altra opera identificata dalla sua forma
materiale, si considera come equivalente al luogo della
prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
Art. 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di
esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro
del 0,50 per cento.
Art. 198
Nel bilancio di previsione del ministero del tesoro, è
stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a
cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in
vigore, una somma di lire un milione, su proventi del
diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi con
le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle
casse di assistenza e di previdenza delle associazioni
sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.
Art. 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque
pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge
medesima.
Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti
legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di
detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni
vigenti.
Art. 199-bis
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
anche ai programmi creati prima della sua entrata in
vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i
diritti acquisiti anteriormente a tale data.
Art. 200
Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura civile, le funzioni attribuite dall'art. 162 al
giudice istruttore sono esercitate dal presidente del
collegio davanti al quale pende la lite.
Art. 201
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già
fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge,
che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del
deposito o di altre formalità, detto deposito e dette
formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le
norme stabilite dal regolamento.
Art. 202
Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in
considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite
effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa
legge.
Art. 203
Con regio decreto potranno essere emanate norme
particolari per regolare il diritto esclusivo di
televisione.
Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel
precedente comma, la televisione è regolata dai principi
generali di questa legge in quanto applicabili.
Art. 204
A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la
società italiana autori ed editori assume la denominazione
di S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori).
Art. 205
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di
conversione in legge del R. Decreto-legge 7 novembre
1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di
autore e le successive leggi di modificazione della
suddetta legge.
Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n.
1251, di conversione in legge del R. Decreto-legge 18
febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione
dei prodotti dell'industria fonografica e la legge 2
giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del R.
Decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2115, contenente
provvedimenti per la radiodiffusione differita di
esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o
disposizione di legge contraria ed incompatibile con le
disposizioni di questa legge.
Art. 206
Il regolamento per la esecuzione della presente legge
determina le sanzioni per la violazione delle norme del
regolamento stesso.
Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non
superiore alle lire duecento.
La presente legge entra in vigore contemporaneamente al
regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi
dalla pubblicazione di essa.
Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo
statuto della Società italiana degli autori ed editori
(SIAE). |